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LA LEGGE DI BILANCIO 2017 CONFERMA E AMPLIA LE DETRAZIONI PER IL RISPARMIO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “Legge di Bilancio” Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 57 del 21 dicembre 2016. DETRAZIONE 65 % (art. 14 decreto legge n. 63/2013 e ss.mm.) Prorogata la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di risparmio energetico per tutto il 2017. Per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari la detrazione fiscale del 65% è prorogata fino al 2021. Confermata la possibilità di utilizzare la formula della cessione del credito verso i fornitori per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali, (con modalità che verranno definite dall’Agenzia delle Entrate entro marzo 2017). Detrazione elevata al 75% per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di condomini, finalizzati al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, che conseguano una qualità almeno “media”, secondo quanto previsto dal Decreto 26/06/2015. La detrazione potrà avere un ammontare complessivo per condomino pari a 40.000 euro. Le detrazioni fiscali sono estese anche ai Istituti Autonomi per la Case Popolari. E’ confermato il credito d’imposta nella misura del 65%, per gli interventi di riqualificazione energetica su strutture ricettive turistico alberghiere, compresi gli agriturismi. Il credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo. DETRAZIONE 50% (art. 16 decreto legge n. 63/2013 e ss.mm.) Confermate anche per il 2017 le detrazioni fiscali del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia. Estese le detrazioni del 50% delle spese per ristrutturazione di edifici siti in zone sismiche effettuate dal 2017 al 2021, spese che beneficeranno di una detrazione fino ad un massimo di 96.000 euro, detraibile in 5 anni. Sono parimenti confermate le detrazioni fiscali del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, se queste spese sono sostenute contestualmente alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. SUPER AMMORTAMENTO DEL 140% Prorogato a tutto il 2017 lo strumento del super-ammortamento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

Il Conto termico per incentivare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili e pulite.

CONTO TERMICO 2.0 IN VIGORE DAL 31 MAGGIO 2016 Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla PA. Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici. Il nuovo Conto Termico è un meccanismo, nel suo complesso, rinnovato rispetto a quello introdotto dal decreto del 2012. Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano anche ladimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è statasnellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo. Altre novità riguardano gli incentivi stessi: sono infatti previsti sia l’innalzamento del limite per la loro erogazione in un’unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi. Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Inoltre, il CT 2.0 consente alle PA di esercitare il loro ruolo esemplare previsto dalle direttive sull’efficienza energetica e contribuisce a costruire un “Paese più efficiente”. IL CT 2.0 PREVEDE INCENTIVI PIÙ ALTI fino al 65% della spesa sostenuta per gli “Edifici a energia quasi zero” (nZEB); fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione; fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.); anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici; il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali. I REQUISITI I soggetti che possono richiedere gli incentivi del CT 2.0 sono: 1. Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali; 2. Soggetti privati. L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di una ESCO: per le Pubbliche Amministrazioni attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazioneenergetica, per i soggetti privati anche mediante un contratto di servizio energia previsti dal d.lgs. 115/2008. Dal 19 luglio 2016 (a 24 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs.102/2014), potranno presentare richiesta di incentivazione al GSE solamente le ESCO in possesso dellacertificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352. GLI INCENTIVI Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto Responsabile. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 euro. Le PA e le ESCO che operano per loro conto che optano per l’accesso direttopossono richiedere l’erogazione dell’incentivo in un’unica soluzione, anche nel caso in cui l’importo del beneficio complessivamente riconosciuto superi i 5.000 euro. Le PA e le ESCO che operano per loro conto che optano, invece, per l’accesso tramite prenotazione possono beneficiare di un pagamento in acconto ad avvio lavori e un saldo alla loro conclusione. Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, nonché i massimali di costo e il valore dell’incentivo. Gli incentivi del CT 2.0 non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse. Alle PA (escluse le cooperative di abitanti e le cooperative sociali) è consentito il cumulo degli incentivi con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili. GLI INTERVENTI INCENTIVABILI 1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (RISERVATI ALLE PA) Efficientamento dell’involucro: coibentazione pareti e coperture; sostituzione serramenti; installazione schermature solari; trasformazione degli edifici esistenti in “nZEB”; illuminazione d’interni; tecnologie di building automation. Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come le caldaie a condensazione. 2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili: pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria; caldaie, stufe e termocamini a biomassa; sistemi ibridi a pompe di calore. Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo. Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica. I MECCANISMI DI ACCESSO L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità: 1) ACCESSO DIRETTO: per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti privati, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori. E’ previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq) contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE.

2) PRENOTAZIONE: per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto, erogazione di un primo acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori. Per la prenotazione dell’incentivo, le PA, ad eccezione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare la scheda-domanda a preventivo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni in presenza di: A) una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica; B) un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO; C) un provvedimento o un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori. La richiesta di prenotazione deve essere accettata dal GSE. In tal caso, quest’ultimo procede a impegnare, a favore del richiedente, la somma corrispondente all’incentivo spettante. PORTALTERMICO La richiesta operativa degli incentivi in accesso diretto deve avvenire tramite l’apposito applicativo informatico Portaltermico, tramite il quale i soggetti, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, compilano e inviano la documentazione necessaria per l’ammissione all’incentivo.

Le novità per gli installatori di impianti termici.

Principali novità per installatori e manutentori E’ stata pubblicata il 1 dicembre 2015 la nuova edizione della norma UNI 7129, che rappresenta la norma di riferimento per l’installazione degli impianti e degli apparecchi a gas in abito domestico e similare, ed è senza dubbio una delle norme più importanti del comparto impiantistico interessando alcuni milioni di impianti. La nuova norma recepisce e integra al suo interno alcune importanti norme che sono state pubblicate negli ultimi anni, come la UNI 11147 relativa all’installazione di sistemi di tubazioni con raccordi a pressare e la UNI 11343 relativa all’installazione di sistemi di tubazioni multistrato. Sono integrate all’interno della nuova 7129 anche norme meno recenti ma ugualmente importanti come la UNI 11071 relativa alle caldaie a condensazione e allo scarico delle condense. In definitiva si è realizzato un corpo normativo unico che sicuramente faciliterà il lavoro di chi è chiamato a progettare e realizzare impianti. A causa dell’elevata quantità di informazioni aggiunte la norma è ora strutturata in cinque parti, cioè: – UNI 7129-1 Progettazione, installazione e messa in servizio Parte 1: Impianto interno; – UNI 7129-2 Progettazione, installazione e messa in servizio Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione, e aerazione dei locali di installazione; – UNI 7129-2 Progettazione, installazione e messa in servizio Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione; – UNI 7129-2 Progettazione, installazione e messa in servizio Parte 4: Messa in servizio degli apparecchi/impianti; – UNI 7129-2 Progettazione, installazione e messa in servizio Parte 5: Sistemi per lo scarico delle condense. Sempre in data 1/12/2015 è stata pubblicata l’ultima edizione della UNI 7128 Impianti a gas per uso civile – Termini e definizioni, che di fatto costituisce il sesto volume della 7129. Le modifiche più importanti All’interno della parte 1 appare superato il divieto vigente da molti anni di installare giunzioni filettate e meccaniche interrate o direttamente sottotraccia. Nel primo caso, quello della posa interrata, è necessario che il fabbricante dei raccordi preveda la possibilità di installare i giunti direttamente interrati; nel secondo caso, quello della posa sotto traccia, occorre assicurare che essa sia eseguita in modo conforme a quanto stabilito dalla norma, cioè realizzando un letto di posa di 20mm di malta di cemento e ricoprendo la tubazione, dopo la prova di collaudo, con altri 20mm di malta in ogni direzione. Se la posa sotto traccia è realizzata in muri di mattoni forati la tubazione deve essere collocata in tubo guaina in materiale plastico, posato sopra e ricoperto con 15mm di malta. Le estremità del tubo guaina non possono essere lasciate annegate nella posa sotto traccia, ma devono essere attestate in scatole a tenuta verso l’interno della parete e non a tenuta verso l’ambiente interno, che deve essere areato o aerabile. I precedenti criteri impedivano la collocazione dei giunti meccanici e filettati direttamente sotto traccia, si trattava di una semplificazione ai fini della sicurezza, se i giunti non erano sotto traccia una eventuale fuga di gas difficilmente si sarebbe diffusa nelle pareti. Ora tutta il livello di sicurezza dipende dalla capacità dell’installatore di realizzare buoni giunti e una buona posa. Altro particolare modificato è la modifica alla modalità di esecuzione della prova di tenuta di collaudo che ora può essere eseguita con modalità più veloci e che ammette per la prima volta la possibilità che si rilevino delle deboli perdite anche in sede di collaudo. Nella parte 2 l’elemento di novità più evidente è rappresentato dalla possibilità di posare apparecchi a gas alimentati con gas avente densità uguale o maggiore di 0,8 (es. GPL) in ambienti comunicanti con locali aventi pavimento sotto il piano di campagna. In questi casi il normatore prevede che si realizzi una barriera verso i locali posti a livello inferiore, fino alla quota di 150mm sopra l’altezza dell’apertura di ventilazione presente nel locale. A sua volta l’apertura di ventilazione deve avere il bordo inferiore posto ad un altezza dal pavimento uguale o minore di 300mm, perché in questo modo il normatore prevede che sia assicurata la possibilità di fare defluire all’esterno le eventuali fughe di gas. Appare oggettivamente difficile che qualcuno possa realizzare un ostacolo a sbarramento verso altri locali dell’abitazione alto fino a 450mm dal pavimento, cioè circa due gradini a salire e altri due a scendere. La parte 3 della norma, prevede diverse circostanze per le quali è possibile realizzare condotti di scarico dei fumi e dei vapori di cottura funzionanti in pressione positiva, tra le novità introdotte vi è la possibilità di realizzare delle canne collettive in pressione positiva. La realizzazione e l’utilizzo di queste canne fumarie collettive prevede esse siano fornite sia da produttori di camini, sia dai fabbricanti degli apparecchi a gas. In ogni caso è previsto che gli apparecchi utilizzati con questi sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere specificatamente dichiarati idonei dal fabbricante e devono essere dotati di un sistema di che non permetta il ritorno dei fumi verso. La nuova parte 5, riprende le disposizioni contenute all’interno della UNI 11071 in materia di scarico delle condense e non prevede che queste possano essere scaricate esclusivamente in fogna, ma consente, non precisando come, altre possibilità di scarico. Concludendo questa brevissima informazione possiamo affermare che a causa della sua mole la lettura della norma e la sua metabolizzazione richiederanno molto tempo e attenzione. La vecchia norma tutelava maggiormente l’installatore vietando che si potessero creare alcune situazioni di potenziale pericolo o cattivo funzionamento, mentre la nuova norma consente una apparente maggiore facilità di installazione, ma l’installazione deve essere scrupolosa e di buona qualità. E’ perciò assolutamente necessario conoscere e rispettare sempre sia le disposizioni della norma, sia quelle dei fabbricanti dei componenti e degli apparecchi.

I pannelli radianti a raggi infrarossi per scaldare la tua casa.

Impianti di riscaldamento a pannelli ad infrarossi I sistemi di riscaldamento ad infrarossi sono poco conosciuti in Italia e non considerati dalle normative di risparmio energetico del nostro paese (D.Lgs 192/05 – 311/06 e s.m.i. per ultima DM-26-6-2015) e quindi dal meccanismo di incentivazione fiscale. Per contro in paesi del nord Europa come Spagna, Svizzera, Austria e Germania, troviamo produttori e moltissime realizzazioni, alcune delle quali studiate e monitorate per rilevare comfort e consumi. Tali misurazioni dimostrano: 1) il sostanziale risparmio energetico; 2) il minore onere economico a carico dell’utente finale per l’installazione e l’utilizzo; 3) l’assenza di rischi per le persone (al contrario, sono confermati i benefici a livello fisico e psichico); 4) il risparmio di acqua potabile per l’impianto di riscaldamento. I sistemi con superfici radianti alimentate da fonte elettrica (infrarossi e pompe di calore) utilizzano sempre meno energia rispetto a quelli a combustione (metano, GPL, gasolio); sono inoltre esenti dai costi fissi imposti dalla legge per l’analisi fumi delle caldaie e l’analisi del rendimento energetico delle pompe di calore (DM 10 febbraio 2014 e s.m.i.). Di fatto gli impianti con pannelli ad infrarossi sono più simili ai sistemi a superfici radianti che non alle installazioni con caldaia e termosifoni. Per abitazioni di classe superiore A4, A3, A3, A1, il sistema ad infrarossi risulta complessivamente migliore dei sistemi radianti a pavimento con pompa di calore aria acqua. Infrarossi e sistemi radianti con pompa di calore aria acqua si pareggiano per classi B e C; mentre per abitazioni di classe inferiore, D, E, F e G, il sistema meno energivoro è la pompa di calore aria – acqua. L’energia utilizzata dal sistema di riscaldamento nella stagione invernale si traduce direttamente in spesa per l’utenza elettrica dell’abitazione e, con costo diverso, in spesa per il gas metano. Il riscaldamento a raggi infrarossi consuma meno energia rispetto al sistema radiante alimentato da pompa di calore fino ad una abitazione con classe di isolamento B dove si ha il pareggio tra le due tecnologie. A partire dalla classe D il sistema a pompa di calore diventa più efficace. Le pompe di calore a regime consumano pochissimo, i pannelli ad infrarossi ancora meno. Il limite vero è che le pompe di calore hanno bisogno di resistenze elettriche molto potenti per sopperire alla mancanza di calore dei giorni più freddi (anche 10 kW) e questo porta a dover sovradimensionare la fornitura elettrica. Gli stessi produttori di pompe di calore dichiarano che il rendimento delle macchine crolla anche al 50% con temperature di 0°C ed umidità molto elevata del 70 – 80%. Le caldaie, per quanto piccole, hanno sempre una potenza minima di 24 kW, principalmente per produrre acqua calda istaanea. Si tratta di una grossa potenza che può essere anche molto pericolosa, come dimostrano, purtroppo spesso, i fatti di cronaca per intossicazioni da monossido di carbonio e esplosioni dovute a fughe di gas. Per abitazioni con isolamento dell’involucro di classe A4, A3, A2, A1, A, B, il sistema ad infrarossi per il riscaldamento unito ad una pompa di calore per acqua calda sanitaria (ACS) e condizionatori per il raffrescamento estivo, costa meno di un sistema radiante alimentato da pompa di calore, integrato con sistemi di deumidificazione e controllato da regolazione distribuita in ogni locale o per zone.

Come usare in modo efficiente il Condizionatore.

L’estate sta arrivando, e come ogni anno arriveremo a temperature dell’ordine dei 35°C. Il condizionatore sarà uno dei maggiori confort in questa stagione. Per facilitarne un uso efficiente, ottimizzando il raffrescamento senza surriscaldare le bollette, l’ENEA ha messo online consigli pratici e una guida aggiornata per l’uso efficiente e sostenibile dell’aria condizionata. Uno strumento “a portata di mano”, realizzato dagli esperti dell’Agenzia per l’Efficienza Energetica che aiuterà il cittadino a evitare sprechi e comportamenti sbagliati, senza soccombere all’afa. Controllare la classe energetica – Il primo consiglio per l’uso ‘intelligente’ dell’aria condizionata parte dalla scelta del condizionatore: se non è stato ancora comprato, sono da preferire i modelli in classe energetica A o superiore che costano di più, ma consumano molto meno; Preferire gli inverter – importante scegliere un apparecchio dotato di questa tecnologia, perché adegua la potenza all’effettiva necessità e riduce i cicli di accensione e spegnimento e quindi il consumo di energia elettrica; Ricordare gli incentivi – Per l’acquisto di una pompa di calore, se destinata a sostituire integralmente o parzialmente il vecchio impianto termico, si può usufruire dell’”Ecobonus”, la detrazione dall’IRPEF che fino al 31 dicembre 2015 sarà del 65%, oppure del “Conto termico”, un incentivo che varia in funzione della dimensione dell’impianto; Attenzione all’installazione – E’ importante collocare il climatizzatore nella parte alta della parete. L’aria fredda tende a scendere e si mescolerà più facilmente con quella calda che invece tende a salire. Evitare di mettere il climatizzatore dietro divani o tende, in quanto l’effetto-barriera blocca la diffusione dell’aria; Non lasciare porte e finestre aperte – Sembra banale, ma così si evita di riscaldare l’aria all’interno; Ricordare di coibentare i tubi del circuito refrigerante all’esterno dell’abitazione: se esposti direttamente al sole possono danneggiarsi. Inoltre è bene assicurarsi che la parte esterna del climatizzatore non sia esposta direttamente al sole e alle intemperie; Attenzione a non raffreddare troppo l’ambiente – Due o tre gradi in meno della temperatura esterna sono sufficienti. Spesso basta attivare solo la funzione “deumidificazione”, perché è l’umidità presente nell’aria che fa percepire una temperatura molto più alta di quella reale; Usare il timer e la funzione “notte” in modo da ridurre al minimo il tempo di accensione dell’apparecchio. Pulizia e corretta manutenzione – I filtri dell’aria e le ventole devono essere puliti alla prima accensione stagionale e almeno ogni due settimane, perché lì si annidano facilmente muffe e batteri dannosi per la salute. Se sono deteriorati vanno sostituiti. E’ importante anche controllare la tenuta del circuito del gas.

Detrazioni fiscali fino al 65%.

LE DETRAZIONI FISCALI TRATTAMENTO DOMESTICO DELL’ACQUA Con il decreto legge n. 83 del 2012 in Italia è stata introdotta l’estensione della detrazione fiscale del 65% alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La legge di stabilità per il 2014 (n. 147 del 27 dicembre 2013) ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 le detrazioni delle spese per interventi di risparmio energetico e per ristrutturazione del patrimonio edilizio introducendo anche la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento. Le spese sono detraibili nella misura del 65% se sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 e del 50% se sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. In caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote saranno del 65% per le spese del primo semestre 2015 e del 50% per quelle sostenute dal secondo semestre 2015 al primo semestre 2016. Sin dal 2008, inoltre, è possibile agevolare l’acquisto di pompe di calore ad alta efficienza, di impianti geotermici a bassa entalpia e di tutti i prodotti connessi all’installazione di caldaie. In particolare, la norma prevede solo che venga sostituito un impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione, per cui qualora nel prezzo di tale bene siano inclusi anche filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento, anch’essi possono essere oggetto di agevolazione. In questo modo si ottiene non solo un risparmio energetico ma, nello specifico, anche un evidente risparmio idrico. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, le spese sostenute per l’acquisto di filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento godono della detrazione del 50%, in caso di interventi su singole unità abitative, in ambito di una manutenzione straordinaria e, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, nell’ambito di una manutenzione ordinaria.

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